STATUTO DEL COMITATO " OLTRE LA MCS "

 

Articolo 1

Il Comitato ha durata prorogata con deliberazione favorevole della maggioranza dei soci promotori e di quelli successivamente ammessi, fino all'obiettivo principale del riconoscimento della patologia dal Sistema Sanitario Nazionale e l'iscrizione nei LEA. Esso si propone di promuovere, nell’ambito della sensibilizzazione verso la patologia riconosciuta dall’acronimo MCS (Multiple Chemical Sensitivity – Sensibilità Chimica Multipla), il riconoscimento medico, legale e sociale della stessa come disordine di origine organica biologica, nonché collaborare e sostenere altri Comitati, Associazioni e Fondazioni che promuovono la conoscenza, la prevenzione e la ricerca scientifica di detta patologia, nonché la costituzione di centri di cura della stessa.
Il Comitato non persegue finalità di lucro, ma potrà raccogliere donazioni, anche tramite l’organizzazione di eventi e la realizzazioni di pubblicazioni e gadget, per finanziare se necessario le attività atte a promuovere le finalità sopra indicate o altri Comitati, Associazioni e Fondazioni aventi finalità similari.

La sede del Comitato è indicata nell’atto costitutivo.

 

Articolo 2

Possono entrare a far parte del Comitato altre persone fisiche, associazione e comitati che ne facciano richiesta con il voto favorevole della maggioranza dei soci promotori. Ogni socio promotore o che abbia aderito successivamente al Comitato ha diritto di recesso dal Comitato con decorrenza dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Con il recesso il socio perde ogni diritto nei confronti del Comitato e dei singoli soci. Il Comitato assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei soci promotori e di quelli che abbiano aderito allo stesso, che potranno essere votate anche a mezzo mail.

 

Articolo 3

Il Presidente nominato con l’atto costitutivo resta in carica sino allo scioglimento del Comitato e salvo dimissioni o revoca da parte dei soci. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato.  Vengono altresì conferiti al Presidente i poteri di ordinaria amministrazione e l’incarico di redazione del rendiconto economico annuale da approvarsi dall’assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

 

Articolo 4

I soci promotori o i soci che abbiano aderito successivamente al Comitato possono deliberare di affidare la responsabilità di settori di attività ad uno o più soci.  

 

Articolo 5

In caso di scioglimento dell’associazione l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altro Comitato o Associazione avente analoghe finalità.

 

Articolo 6

Per quanto non espressamente previsto dal precedente atto si applicano le norme di legge vigenti.